COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 25 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLAGRANDE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 44 del 18.05.2006. Gara play-off Villagrande / Carloforte del 14.05.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 25 maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. VILLAGRANDE ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 44 del 18.05.2006.
Gara play-off Villagrande / Carloforte del 14.05.2006.
La società Villagrande ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo relativamente alla suddetta gara, consistenti in:
- squalifica del campo per due gare ed ammenda di Euro 250,00 a carico della Società;
- squalifica per sei gare a carico dei calciatori Loi Matteo e Sonis Giordano;
- squalifica per quattro gare a carico del calciatore Pili Andrea.
I provvedimenti sono stati adottati sulla base del referto arbitrale, che ha evidenziato come, nel corso del secondo tempo della partita, i sostenitori del Villagrande abbiano lanciato pietre ed altri oggetti in direzione di uno degli assistenti, ingiuriandolo e minacciandolo, e poi, al termine della gara, si siano diretti minacciosamente verso l’arbitro cercando di colpirlo con un megafono; risulta ancora che il direttore di gara, entrato negli spogliatoi, riceveva ancora insulti e minacce da alcuni tifosi sopraggiunti attraverso una porta rimasta aperta e da diversi giocatori non identificati, mentre all’esterno alcune centinaia di persone urlavano, costringendo così l’arbitro e gli assistenti ad allontanarsi a bordo di un’autovettura dei Carabinieri. Quanto ai calciatori, si rileva dal referto quanto segue: il Loi veniva espulso per triviali insulti all’arbitro durante la partita e poi, al termine della gara, ingiuriava e minacciava quest’ultimo puntandogli un dito verso la faccia; il Sonis, poco prima di entrare negli spogliatoi, porgeva la mano al direttore di gara, stringendo con forza quella di quest’ultimo, e gli proferiva parole triviali; il Pili, all’interno degli spogliatoi, faceva all’arbitro il gesto volgare del dito medio pronunciando ingiurie e minacce.
La società reclamante ha richiesto di annullare tutte le sanzioni o, in via subordinata, di ridurle.
Il Presidente della società Villagrande, sentito dalla Commissione, ha insistito nel reclamo, sostenendo che le intemperanze del pubblico e dei giocatori sono state determinate da rilevanti errori arbitrali, in particolare dalla decisione di concedere nel secondo tempo un recupero di dieci minuti che permetteva al Carloforte di segnare la rete del pareggio.
L’arbitro, sentito anch’egli dalla Commissione, ha confermato integralmente il contenuto del referto.
La Commissione ritiene che i fatti addebitati alla società Villagrande e ai calciatori Loi, Sonis e Pili siano totalmente provati in quanto descritti nel rapporto di gara con estrema precisione e dovizia di particolari, mentre invece il reclamo della società Villagrande appare generico e scarsamente circostanziato; d’altra parte motivi, non può essere valutato come fonte di prova il video della registrazione della partita prodotto dalla società reclamante che, come è noto, può assumere rilievo nella Giustizia Sportiva, solo per documentare fatti specifici che non sono stati refertati dall’arbitro.
In conclusione, la Commissione ritiene di dover confermare il provvedimento di squalifica del campo per due gare e l’ammenda di Euro 250.00, tenuto conto che il Giudice Sportivo, sulla base del referto del direttore di gara, ha già tenuto conto della fattiva condotta del presidente del Villagrande per evitare guai peggiori all’arbitro e agli assistenti.
La Commissione valuta inoltre equa la squalifica per sei gare del Loi, che ha posto in essere un comportamento fortemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, che si è ripetuto più volte nel corso della partita e al termine della stessa; mentre invece ritiene di dover ridurre rispettivamente a quattro e a tre gare le squalifiche rispettivamente di sei e quattro gare inflitte al Sonis e al Pili, le cui condotte ingiuriose e minacciose appaiono sicuramente di minor gravità.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA:
- di confermare la squalifica del campo per due gare e l’ammenda di Euro 250,00 a carico della società Villagrande;
- di confermare la squalifica di Loi Matteo per sei gare;
- di ridurre la squalifica di Sonis Giordano da sei a quattro gare;
- di ridurre la squalifica di Pili Andrea da quattro a tre gare.
Dispone il non addebito della tassa.
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