COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VALDERICE (TP) – (avverso delibera del G.S. ripetizione GARA VALDERICE/RIVIERA DEI MARMI del 2.04.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 44 del 5.04.2006) – Proc. n. 259/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VALDERICE (TP) – (avverso delibera del G.S. ripetizione GARA VALDERICE/RIVIERA DEI MARMI del 2.04.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 44 del 5.04.2006) – Proc. n. 259/A Il Giudice Sportivo della L.N.D. Sicilia, sulle risultanze degli atti ufficiali della gara in epigrafe riportata, deliberava di accogliere il reclamo proposto dalla Società Riviera dei Marmi annullando la stessa gara ordinandone la ripetizione. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società A.S.D. Valderice sostenendo che l’arbitro al 36’ del secondo tempo, proseguiva la direzione della gara pro-forma ed in stato confusionale a causa degli accadimenti avvenuti a quel minuto e pertanto chiede l’annullamento della delibera del G.S. e di ritenere valida la gara col risultato conseguito in campo. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito il rappresentante della Società appellante all’udienza dibattimentale del 18.04.2006, osserva: dagli atti di gara dell’arbitro si evince che la gara ha avuto una durata inferiore di 5 minuti rispetto al tempo regolamentare; gli A.A., concordamente, hanno dichiarato al G.S. che al termine della gara mancava ancora la disputa di 5 minuti; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto confermando il giudicato di primo esame assunto in ordine alla gara Valderice/Riviera dei Marmi del 2.04.2006; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo di € 130,00.
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