COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D BAHARIA SOCCER FIVE (PA) – ( posizione irregolare calciatore Taormina Daniele – GARA BAHARIA SOCCER/CUS PALERMO del 27.4.2006 – COPPA TRINACRIA CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 75/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D BAHARIA SOCCER FIVE (PA) – ( posizione irregolare calciatore Taormina Daniele – GARA BAHARIA SOCCER/CUS PALERMO del 27.4.2006 – COPPA TRINACRIA CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 75/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Taormina Daniele (nato l’8.10.1977), schierato dalla Società CUS Palermo nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Taormina Daniele non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società CUS Palermo; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società C.U.S. Palermo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-6; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Pace Francesco la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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