COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 07/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL (PA) – (avverso squalifica del calciatore Tamajo Edmondo fino al 30.9.2006 – GARA CITTA’ DI TERRASINI/PARMONVAL del 21.5.2006 – COPPA ITALIA PROMOZIONE – C.U. n° 50 del 24.5.2006) – Proc. n° 280/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 07/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL (PA) – (avverso squalifica del calciatore Tamajo Edmondo fino al 30.9.2006 – GARA CITTA’ DI TERRASINI/PARMONVAL del 21.5.2006 – COPPA ITALIA PROMOZIONE – C.U. n° 50 del 24.5.2006) – Proc. n° 280/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica in epigrafe indicata ritenendola eccessiva; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dal tesserato della odierna appellante è senz’altro censurabile e tra l’altro riconosciuto dalla stessa Società; Da un attento esame del referto di gara emerge chiaramente che la condotta posta in essere si è concretizzata in frasi ingiuriose ed oltraggiose nei confronti del direttore di gara; Alla luce di quanto sopra, questa Decidente ritiene di potere determinare la sanzione in un periodo più limitato come specificato in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare fino al 31.8.2006 la squalifica a carico del calciatore Tamajo Edmondo (A.P. Parmonval); senza addebito di tassa.
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