COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/04/2006 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE Si trascrive decisione della C.A.F. relativa all’appello proposto di cui al C.U. n. 39/C (riunione del 18.4.05): APPELLO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALLERONESE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 5.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 10.3.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/04/2006 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE Si trascrive decisione della C.A.F. relativa all’appello proposto di cui al C.U. n. 39/C (riunione del 18.4.05): APPELLO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALLERONESE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 5.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 10.3.2005) Nel corso della gara Palleronese/Esperia Viareggio del 5.2.2005, al minuto 39° del secondo tempo, dopo aver comminato la quarta espulsione dal terreno di gioco a carico di calciatori dlla società G.S. Palleronese, il Direttore di gara interrompeva definitivamente l’incontro, motivando tale decisione nel proprio rapporto con il fatto di essere stato circondato da alcuni calciatori della stessa Palleronese (poi nominativamente individuati, nel numero di cinque, nel successivo supplemento), i quali lo minacciavano ed insultavano, talchè non si trovava più in condizioni mentali per proseguire la gara. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 17 febbraio 2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provincialee di Massa Carrara, reputando ingiustificata l’interruzione della gara sancita dal Direttore di gara, ne ordinava la ripetizione, comminando tuttavia la sanzione della squalifica, in misure differenti, non solo ai calciatori della Palleronese espressamente risultanti dal rapporto arbitrale come espulsi, ma anche quelli indicati dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto come autori della condotta che lo aveva consigliato di interompere la gara. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana il F.C. Esperia Viareggio, sostenendo che l’interruzione della gara sarebbe stata decretata dall’Arbitro esclusivamente in ragione delle intemperanze e del comportamento minaccioso tenuto dai calciatori della Palleronese, chiedendo perciò l’applicazione a carico di questa della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 36 del 10 marzo 2005 l’adita Commissione Disciplinare ha respinto il proposto reclamo, motivando che al momento dell’interruzione della gara in campo vi era un numero di calciatori tale da permettere la continuazione del gioco, dovendosi quindi imputare tale decisione ad un’iniziativa dell’arbitro dovuta ad un suo status particolare. Con atto del 17 Marzo 2005 il F.C. Esperia Viareggio ha proposto avanti a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, richiamando le argomentazioni di cui al proprio precedente gravame e reiterando la richiesta di irrogazione a carico della G.S. Palleronese della sanzione della peridta della gara con il risultato di 0 a 3, ovvero, in subordine, richiedendo l'’mologazione del risultato conseguito sul campo prima dell'’nterruzione della gara. Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. L’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove addiviene alla conclusione secondo la quale il provvedimento di interruzione della gara sarebbe stato assunto arbitrariamente dal Direttore di Gara, non ricorrendone i presupposti, giungendo così all’errata conclusione della legittimità della decisione del Giudice Sportivo, che ha ordinato la ripetizione della gara. Invero riusulta con ogni evidenza dal rapporto dell’Arbitro della gara che al momento dell’interruzione, egli aveva già irrogato a carico di calciatori della Palleronese quattro espulsioni dal terreno di gioco, talchè in quel momento detta società si trovava in campo con il numero minimo di calciatori previsto dalle norme regolamentari per poter provìseguire l’incontro. Quindi, nel momento in cui il Direttore di Gara si è trovato circondato da almeno cinque dei calciatori della Palleronese ancora in campo, che lo offendevano e minacciavano – come poi ha riferito nel supplemento di rapporto, in forza del quale il Giudice Sportivo ha irrogato a carico degli autori di tali intemperanze la sanzione della squalifica – è del tutto ovvio che qualsiasi ulteriore provedimento sanzionatorio di espulsione del Direttore di gara a carico di uno o più di essi avrebbe comportato il venir meno del numero minimo di calciatori in campo, con conseguente interuzione della gara. E’ quindi evidentenemente da reputarsi che, a fronte del comportamento minaccioso ed ingiurioso tenuto collettivamente dai tesserati della Palleronese, il Direttore di gara, abbia ritenuto non necessario in quel momento, forse anche perché materialmente impossibilitato a farlo, notificare altri provvedimenti sanzionatori di espulsione dal terreno di gioco, preferendo decretare l’interruzione della gara ed illustrare poi nel proprio supplemento di rapporto la causa di tale provvedimento che va senza tema di smentita individuata nelle già descritte intemperanze dei calciatori della Palleronese. In altre parole, nel caso di specie non è necessario verificare se sussistessero o meno, al momento dell’interruzione della gara, i presupposti per l’applicazioni della precisione di cui all’art. 64, comma 2, N.O.I.F., come invece hanno fatto gli organi di Giustizia Sportiva dei pregressi gradi di giudizio, ma semplicemente prendere atto della circostanza che il numero delle già decretate espulsioni dal terreno di gioco non consentiva di fatto al Direttore di gara di poter ristabilire l’ordine in campo e proseguire nella direzione della stessa attraverso l’assunzione di ulteriori sanzioni disciplinari di espulsione, non potendo egli che provvedere all’interruzione della gara, così dovendosi reputare implicitamente espulsi dal campo anche i calciatori della Palleronese autori delle ricordate intemperanze, come anche poi ha fatto il Giudice Sportivo, che nei loro confronti ha irrogato la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, qualificandoli “calciatori espulsi”. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello presentato dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) annulla l’impugnata delibera, infliggendo al G.S. Palleronese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone la restituzione della tassa versata.
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