COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare REGIONALE JUNIORES “A2” – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CASTEL RIGONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASTEL RIGONE DISPUTATA IL 15.03.2006 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 78 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA CALCIATORE MICCICHE’ LUIGI FINO AL 30.11.2006; SQUALIFICA CALCIATORE MALFAGIA ALESSIO FINO AL 30.10.2006; SQUALIFICA CALCIATORE BOSSI LUCA FINO AL 30.08.2006; L’INIBIZIONE DIRIGENTE DOLCIAMI GIOVANNI FINO AL 21.05.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare REGIONALE JUNIORES “A2” – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CASTEL RIGONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASTEL RIGONE DISPUTATA IL 15.03.2006 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 78 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA CALCIATORE MICCICHE’ LUIGI FINO AL 30.11.2006; SQUALIFICA CALCIATORE MALFAGIA ALESSIO FINO AL 30.10.2006; SQUALIFICA CALCIATORE BOSSI LUCA FINO AL 30.08.2006; L’INIBIZIONE DIRIGENTE DOLCIAMI GIOVANNI FINO AL 21.05.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.05.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni e riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. L’esame degli atti del procedimento, la puntuale audizione dell’arbitro ed anche il contenuto del reclamo proposto dalla Società Castel Rigone, consentono di ritenere provati i fatti contestati ai tre giocatori del Castel Rigone ed anche al Sig. Dolciami Giovanni, dirigente della stessa Società. Per quanto riguarda quanto avvenuto nel corso della gara, non v’è nessuna contestazione da parte della Società reclamante e peraltro l’arbitro della gara ha ben ricordato a questa Commissione le frasi ingiuriose pronunciate reiteratamente nei suoi confronti dal Dolciami ed i comportamenti ingiuriosi e minacciosi dei calciatori Miccichè e Malvagia. Per quanto attiene l’episodio verificatosi dinanzi al Liceo Scientifico “G. Alessi” di Perugia il 18.03.2006, tre giorni dopo lo svolgimento della gara, la gravità del medesimo è in re ipsa né appare compito di questa Commissione operare distinzione di natura morale tra bullismo, teppismo e/o condotta antisportiva, pur tenendo conto della onestà intellettuale della società reclamante. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dall’A.S. Castel Rigone confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it