COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUSETO (TP) – (avverso squalifica calciatore Minaudo Matteo – GARA PARMONVAL/BUSETO del 6.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 19 del 11.10.2006) – Proc. n° 29/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUSETO (TP) – (avverso squalifica calciatore Minaudo Matteo – GARA PARMONVAL/BUSETO del 6.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” - C.U. n° 19 del 11.10.2006) – Proc. n° 29/A – Con appello ritualmente proposto, la Società ricorrente chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato adducendo che non c’è stato alcun atto di violenza , né contegno irriguardoso; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le argomentazioni contenute nell’atto di appello, non appaiono conducenti, perché non supportate da alcun elemento certo e, per altro, in contrasto con quanto contenuto nel rapporto di gara dove si evince la condotta assolutamente censurabile posta in essere dal calciatore Minaudo; Tuttavia ritiene questa decidente eccessiva la sanzione inflitta che riduce come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Minaudo Matteo a tre gare; senza addebito di tassa
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