COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUSETO (TP) – (avverso squalifica allenatore Culcasi Giuseppe – GARA PARMONVAL/BUSETO del 6.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 19 del 11.10.2006) – Proc. n° 32/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUSETO (TP) – (avverso squalifica allenatore Culcasi Giuseppe – GARA PARMONVAL/BUSETO del 6.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” - C.U. n° 19 del 11.10.2006) – Proc. n° 32/A – Con appello proposto la Società ricorrente chiede l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato; La Commissione Disciplinare, osserva: Il presente appello è inammissibile, ai sensi dell’art. 41, punto 3 lett. A) C.G.S. tenuto conto della squalifica in concreto inflitta all’allenatore della Società ricorrente; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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