COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VICTORIA di Francavilla di Sicilia – (avverso squalifica calciatore Ferrara Carmelo per sei gare – GARA VICTORIA/GHIBELLINA del 7.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 19 dell’11.10.2006 – Proc. n. 34/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VICTORIA di Francavilla di Sicilia – (avverso squalifica calciatore Ferrara Carmelo per sei gare – GARA VICTORIA/GHIBELLINA del 7.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 19 dell’11.10.2006 – Proc. n. 34/A L’arbitro della gara a margine indicata espelleva al 13’ del 2’ tempo il calciatore Ferrara Carmelo della Società “Victoria” per avere attinto con uno sputo al volto un calciatore avversario e per averlo inoltre colpito con un forte schiaffo al viso dopo averlo inseguito all’atto dell’espulsione. Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti del C.R. Sicilia, Ing. Pietro Accurso, infliggeva al calciatore Ferrara Carmelo la squalifica di sei gare per “grave atto spregevole nei confronti di un avversario; nonché per atto di violenza nei confronti dello stesso, dopo l’espulsione”; Avverso tale decisione ha presentato appello la Società Victoria. La stessa riconoscendo la deprecabile condotta del proprio tesserato, ritiene l’afflizione sproporzionata rispetto i fatti successi consequenziali di una reazione del Ferraro alle offese ricevute dal calciatore avversario pertanto chiede clemenza ed una revisione della punizione inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: il direttore di gara nel proprio rapporto riferisce in modo chiaro ed inequivocabile l’atto spregevole e la successiva condotta violenta posta in essere dal calciatore Ferrara Carmelo; emerge quindi la condotta non regolamentare e totalmente censurabile dallo stesso; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la squalifica per sei gare al calciatore Ferrara Carmelo della Società Victoria; di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla Pol. Victoria.
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