COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare OR.SA P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto – (avverso squalifica per tre gare calciatore Biondo Antonio – GARA ORSA/FUTURA del 14.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 20 del 18.10.2006) – Proc. n. 36/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare OR.SA P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto – (avverso squalifica per tre gare calciatore Biondo Antonio – GARA ORSA/FUTURA del 14.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 20 del 18.10.2006) – Proc. n. 36/A Con appello ritualmente presentato, la Società ricorrente propone reclamo avverso la squalifica del proprio calciatore sostenendo che lo stesso non si sarebbe reso responsabile della condotta censurata; La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: le argomentazioni addotte dalla ricorrente non appaiono conducenti perché si pongono in netto contrasto con le univoche risultanze di gara, così come contenute nel rapporto dell’arbitro; Dallo stesso, infatti, si evince l’atto assolutamente censurabile, posto in essere dal calciatore Biondo, che pertanto, va punito con la sanzione emessa dal primo Giudice che va confermata; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it