COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MASCALI CALCIO di Mascali – (avverso squalifica calciatore Belluso Fabrizio per cinque gare ed ammenda di € 300,00 – GARA MASCALI/VIAGRANDE dell’8.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n° 19 dell’11.10.2006) – Proc. n. 37/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. MASCALI CALCIO di Mascali – (avverso squalifica calciatore Belluso Fabrizio per cinque gare ed ammenda di € 300,00 – GARA MASCALI/VIAGRANDE dell’8.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n° 19 dell’11.10.2006) – Proc. n. 37/A
Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato rituale appello la Società A.S.D. Mascali Calcio;
rileva l’appellante , con proprie argomentazioni, una serie di errori commessi dal direttore di gara con decisioni tutte penalizzanti la squadra di casa;
pertanto chiede una completa revisione dei provvedimenti impugnati “in considerazione della lieve entità dei fatti in realtà accaduti”.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva:
dalla disamina dei rapporti di gara dell’arbitro e del suo collaboratore si evidenzia la condotta censurabile e non regolamentare del calciatore Belluso Fabrizio;
va catechizzata la condotta del Belluso e gli addebiti statuiti vanno confermati;
avuto riguardo la presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi, trattasi di un singolo episodio non regolamentare che non ha avuto nessuna conseguenza;
si ritiene di puntualizzare alcune espressioni usate nell’appello in esame dalla Società ricorrente, certamente poco felici nel rispetto dei precetti federali;
ciò stante, questa Commissione decide come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di squalificare il calciatore Belluso Fabrizio per 4 gare;
di infliggere l’ammenda di € 200,00 alla Società A.S.D. Mascali Calcio;
per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo alla stessa.
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