COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE (CT) – (avverso ammenda € 1.500,00 ed obbligo disputa quattro gare porte chiuse – GARA GRAVINA/ACIREALE dell’8.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 24/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE (CT) – (avverso ammenda € 1.500,00 ed obbligo disputa quattro gare porte chiuse – GARA GRAVINA/ACIREALE dell’8.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 24/A – La Società appellante chiede la riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, condannando il comportamento tenuto da una frangia di facinorosi, che peraltro ha querelato ai sensi di legge e che non ritiene essere parte dei sostenitori dell’Acireale, ma estranei ai tifosi organizzati, che risiedono in curva; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: 1) Risulta dagli atti ufficiali quanto posto in essere dai sostenitori dell’Acireale nella tribuna dello stadio, nonché quanto accaduto dopo la segnatura della seconda rete del Gravina, con le gravi conseguenze anche a carico di un rappresentante delle Forze dell’Ordine, ferito e trasportato in ospedale; 2) Il provvedimento punitivo è principalmente rivolto ai sostenitori predetti; la circostanza evidenziata dall’appellante circa la proposizione della querela altro non conferma, in proposito, la grave responsabilità dei sostenitori stessi, valendo, tuttavia, a sollevare il Presidente da personale responsabilità ai sensi di legge; 3) Va tuttavia riformato il provvedimento assunto in prime cure nei limiti indicati in dispositivo pur tenendo conto della recidiva e ciò tanto alla stregua della predetta iniziativa assunta in sede giudiziaria che al fine di diffidare ed al contempo stimolare i sostenitori della Società appellante a comportarsi nel rispetto delle norme tutte, oltre che quelle federali, in difesa dei valori dello sport e dell’immagine della Società ed ancora della comunità di appartenenza; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare a porte chiuse la disputa delle stesse; di confermare il resto; senza addebito di tassa.
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