COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GREEN SPORT di Solarino (SR) – (avverso delibera G.S. – GARA STUDENTESCA ARMERINA/GREEN SPORT del 30.9.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – GIR. “D” – C.U. n° 10/C5 dell’11.10.2006) – Proc. n° 28/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. GREEN SPORT di Solarino (SR) – (avverso delibera G.S. – GARA STUDENTESCA ARMERINA/GREEN SPORT del 30.9.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – GIR. “D” – C.U. n° 10/C5 dell’11.10.2006) – Proc. n° 28/A –
Il G.S. della Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Sicilia aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Società Green Sport in ordine ad “errori tecnici” dell’arbitro della gara a margine indicato invocati dalla Società reclamante;
La stessa in appello chiede la revisione della delibera di primo grado e quindi la ripetizione della gara trattandosi nella fattispecie di “una situazione oggettiva di non applicazione del regolamento”;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, esperite le indagini di rito, osserva:
Quanto sostenuto dalla Società Green Sport avrebbe motivo di essere preso in considerazione, in contrasto con quanto pronunciato dal Giudice Sportivo se le doglianze risultassero dagli atti di gara;
Questa Decidente ha provveduto ad acquisire anche il rapporto dell’osservatore dell’arbitro presente della gara “de qua”;
Ma, sia nel suddetto atto che sul referto arbitrale, non risulta quanto eccepito dalla Società ricorrente;
Pertanto, in assenza di un preciso riscontro obiettivo e tenuto conto che i rapporti degli ufficiali di gara godono di fede privilegiata così come riportato dalle Carte Federali, il ricorso in esame non può trovare accoglimento;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello della Società Green Sport di Solarino, con addebito della tassa reclamo di € 130,00.
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