COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CO.E.MI. Misterbianco (CT) (avverso squalifica calciatore Gianguzzo Santo fino al 30.11.2006; Marletta Mario, Miceli Pietro, Russo Mario inibizione al 31.10.2006 – GARA CO.E.MI. MISTERBIANCO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE del 4.10.2006 – COPPA ITALIA) – Proc. n° 33/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CO.E.MI. Misterbianco (CT) (avverso squalifica calciatore Gianguzzo Santo fino al 30.11.2006; Marletta Mario, Miceli Pietro, Russo Mario inibizione al 31.10.2006 – GARA CO.E.MI. MISTERBIANCO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE del 4.10.2006 – COPPA ITALIA) – Proc. n° 33/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato che nella propria difesa ritiene che tale sanzione è sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti nel terreno di giuoco. Chiede conseguentemente , la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di primo grado sia per il calciatore che per i dirigenti responsabili del servizio d’ordine; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Dalla lettura del referto arbitrale ed il supplemento dello stesso direttore di gara si evince che il comportamento del calciatore è sicuramente censurabile e contrario alle norme regolamentari e anche quello dei dirigenti che non hanno proseguito nell’azione di fare desistere lo stesso dal comportamento minaccioso, offensivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro dentro il suo spogliatoio; Tali eccezioni non meritano accoglimento: P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, con addebito di tassa di € 130,00, non versata.
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