COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. OLIMPIQUE FINALE (PA) – (avverso squalifica del calciatore Mastrandrea Domenico fino al 31.12.2007 – GARA OLIMPIQUE FINALE/POL S.STEFANO del 7.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 19 del 11.10.2006) – proc. n° 41/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. OLIMPIQUE FINALE (PA) – (avverso squalifica del calciatore Mastrandrea Domenico fino al 31.12.2007 – GARA OLIMPIQUE FINALE/POL S.STEFANO del 7.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 19 del 11.10.2006) – proc. n° 41/A –
La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato dal Giudice Sportivo;
La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che il presente appello è inammissibile;
Lo stesso, infatti è stato proposto e sottoscritto dal dirigente della Società ricorrente, Pietro Musotto, che risulta inibito fino al 20.11.2006 e, pertanto a mente dell’art. 14 punto 1 lettera e) C.G.S. da soggetto che non è legittimato a rappresentare la Società, né tantomeno rappresentarla in giudizio;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto con addebito di tassa, pari ad € 130,00.
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