COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MERIENSE di Merì – (avverso squalifiche calciatori Arena Antonio al 31.12.2006, Calabrese Vittorio al 20.11.2006, Rundo Vittorio al 5.11.20006, Scilipoti Massimo per tre gare, Chillemi Carmelo al 31.12.2007 – GARA RIVIERA DELLO STRETTO/MERIENSE del 15.10.2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 46/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. MERIENSE di Merì – (avverso squalifiche calciatori Arena Antonio al 31.12.2006, Calabrese Vittorio al 20.11.2006, Rundo Vittorio al 5.11.20006, Scilipoti Massimo per tre gare, Chillemi Carmelo al 31.12.2007 – GARA RIVIERA DELLO STRETTO/MERIENSE del 15.10.2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 46/A
La Società Meriense chiede la revisione delle sanzioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che esse siano basate su referto arbitrale definito “artefatto” e “tendenzioso”;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
Ne consegue che le affermazioni a discolpa rese dalla Società appellante, non possono trovare ingresso in questa sede laddove sfornite di collegamento probatorio al documento ufficiale di gara;
In ordine alle sanzioni irrogate va osservato che appaiono congrue in relazione agli addebiti, con l’unica eccezione della sanzione a carico del Chillemi, da contenersi come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di contenere a tutto il 30.09.2007 la sanzione della squalifica a carico del Chillemi Carmelo;
di confermare il resto dei provvedimenti;
senza addebito di tassa.
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