COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI A.S.D. SPORT CENTER TORRACCHIO – (avverso posizione irregolare calciatore Nicolicchia Tommaso tra le file della Società Juventus Club Scirea -GARA SPORT CENTER TORRACCHIO/JUVENTUS CLUB SCIREA del 20.10.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 2/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 08/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMI
A.S.D. SPORT CENTER TORRACCHIO – (avverso posizione irregolare calciatore Nicolicchia Tommaso tra le file della Società Juventus Club Scirea -GARA SPORT CENTER TORRACCHIO/JUVENTUS CLUB SCIREA del 20.10.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 2/B
Ricorre la Società interessata avverso la irregolare partecipazione del calciatore in epigrafe indicata nella gara in esame, perché squalificato.
Chiede, pertanto, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 a carico della Società Juventus Club Scirea;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
Quanto sostenuto dalla ricorrente trova conferma stante che il calciatore Nicolicchia Tommaso per recidività in ammonizione è stato squalificato per 1 gara in occasione dell’ultima gara PLAY-OFF della scorsa stagione;
Pertanto doveva scontare la predetta squalifica nella prima gara della stagione sportiva in corso che coincide con la gara oggi in esame;
Ciò posto,
DELIBERA:
di statuire la punizione sportiva della perdita della gara Sport Center Torracchio/Juventus Club Scirea del 20.10.2006 a carico della Società Juventus Club Scirea per 0-6;
di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Nicolicchia Tommaso (nato il 27.1.1984);
l’ammenda di Euro 200,00, a carico della predetta Società soccombente;
senza addebito di tassa.
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