COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FITALESE (ME) – (avverso squalifica calciatore Germanà Calogero per 5 gare – GARA FITALESE/OLIMPIA SINAGRA del 29.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 22 del 2.11.2006) – Proc. n° 52/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FITALESE (ME) – (avverso squalifica calciatore Germanà Calogero per 5 gare – GARA FITALESE/OLIMPIA SINAGRA del 29.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 22 del 2.11.2006) – Proc. n° 52/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante pur riconoscendo il comportamento censurabile del proprio tesserato chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio assunto in primo grado; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dal Germanà è senz’altro censurabile ed è tra l’altro riconosciuto dalla stessa appellante; Parimente però va rilevato che le espressioni pronunciate dal Germanà si sono estrinsecate solo dal punto di vista labiale senza alcuna conseguenza dannosa per il direttore di gara; Alla luce di quanto sopra, questa Decidente ritiene di poter ricondurre il provvedimento sanzionatorio emesso in primo grado in un periodo di tempo più limitato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Germanà Calogero (Fitalese); senza addebito di tassa non versata.
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