COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI POLISPORTIVA SIRIO – (ME) – (avverso squalifica calciatore Accetta Emanuele fino al 30.4.2007 – GARA SICANIA/SIRIO dell’11.11.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2) – Proc. n° 72/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI POLISPORTIVA SIRIO – (ME) – (avverso squalifica calciatore Accetta Emanuele fino al 30.4.2007 – GARA SICANIA/SIRIO dell’11.11.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2) – Proc. n° 72/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente, chiede che questa Commissione constati la non avvenuta condotta violenta da parte del proprio tesserato e che accertati invero l’atteggiamento offensivo e minaccioso dello stesso; La Commissione Disciplinare, letto l’appello esaminati gli atti di gara e sentito il responsabile della Società comparso nella seduta del 28.11.2006, osserva: Le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente, che mirano ad escludere una condotta violenta del proprio tesserato, che si sarebbe estrinsecato, a dire della stessa, in un comportamento esclusivamente offensivo e minaccioso, privo quindi di alcuna valenza violenta, non possono trovare ingresso in questa sede; Le ragioni motive, contenute nell’atto del gravame non sono supportate da alcun riscontro oggettivo e si pongono in contrasto peraltro con quanto contenuto nel rapporto del direttore di gara, dove viene tratteggiato un comportamento da parte del calciatore violento (laddove tenta di aggredire l’arbitro) offensivo e minaccioso, che è stato reiterato nel tempo e nello spazio (prima nel terreno di giuoco, poi nello spogliatoio); Il fatto, pertanto va ritenuto essersi verificato con le modalità descritte dal direttore di gara ed appare quindi gravemente censurabile. Ritiene, tuttavia, questa Commissione di ridurre la squalifica che va determinata come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Accetta Emanuele fino al 28.2.2007; senza addebito di tassa.
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