COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. (SR) – (avverso squalifica calciatore Gozzo Corrado per 3 gare e squalifica campo 2 gare – GARA MEGARA AUGUSTA/COMISANESE del 19.11.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 26 del 22.11.2006) – Proc. n° 75/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. (SR) – (avverso squalifica calciatore Gozzo Corrado per 3 gare e squalifica campo 2 gare – GARA MEGARA AUGUSTA/COMISANESE del 19.11.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 26 del 22.11.2006) – Proc. n° 75/A Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato appello la Soc. A.S.D. Megara Augusta; Chiede la ricorrente l’annullamento degli stessi o in subordine una riforma descrivendo con personali e soggettive motivazioni i fatti accaduti; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: Si evince dal rapporto di gara che il calciatore Gozzo Corrado della Società Megara Augusta è responsabile di comportamento minaccioso in danno di avversario senza però che venisse realizzato alcun episodio di violenza consumata se non due strattoni al petto del calciatore avversario. Pur censurando detto comportamento, il provvedimento punitivo è quello di cui in dispositivo; Si evince, altresì, che gli episodi consumati da tesserati e sostenitori dell’odierna ricorrente sono da ritenere più che censurabili, realizzando, essi episodi di violenza in danno dell’arbitro durante e dopo la sospensione della gara e non semplici forme verbali di protesta come intende sostenere la Società appellante; Gli episodi meritano il provvedimento impugnato che pertanto si condivide; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica del calciatore Gozzo Corrano della Società Megara Augusta; di confermare la squalifica del campo in due gare alla Società Megara Augusta; senza addebito di tassa.
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