COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GATTOPARDO (AG) – (avverso punizione sportiva perdita della gara 0-3; ammenda Euro 100,00, squalifica calciatore Montalbano Calogero per 4 gare – GARA GATTOPARDO/RACALMUTO del 12.11.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. AGRIGENTO) – Proc. n° 5/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GATTOPARDO (AG) – (avverso punizione sportiva perdita della gara 0-3; ammenda Euro 100,00, squalifica calciatore Montalbano Calogero per 4 gare – GARA GATTOPARDO/RACALMUTO del 12.11.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. AGRIGENTO) – Proc. n° 5/B L’appellante sostiene che sia stato il calciatore del Racalmuto Ferraro Francesco a scatenare quanto accaduto, aggredendo il calciatore Montalbano Calogero della Pol. Gattopardo; sostiene, altresì, che i propri calciatori si siano solo difesi e che in campo sia entrato solo un estraneo; chiede, pertanto, di avere assegnata gara vinta o in subordine la ripartizione o l’annullamento dell’ammenda e della squalifica al Montalbano; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) La sanzione a carico della Società Gattopardo appaiono adeguate ai fatti descritti dal direttore di gara negli atti ufficiali, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. Vanno pertanto confermate, nulla risultando a discolpa; 2) Appare peraltro ben evidente che il direttore di gara ha ritenuto di grave nocumento ai fini della prosecuzione della gara soprattutto l’invasione di quattro sostenitori locali a carattere fortemente intimidatorio. E va rilevato che le sanzioni appaiono modulate al fattivo comportamento dei dirigenti locali, come evidenziato dall’arbitro; 3) Andavano tuttavia assunti provvedimenti anche a carico della Società Racalmuto, per il fatto dei propri calciatori, non identificati, coinvolti nei “capannelli” descritti dall’arbitro, intenti a “picchiarsi selvaggiamente” con gli avversari P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Pol. Gattopardo; con addebito di tassa reclamo (Euro 130,00); di rimettere gli atti al Giudice Sportivo di primo grado di Agrigento, per i provvedimenti da assumere a carico della Società Racalmuto, come in parte motiva.
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