COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla gara : Circolo San Giorgio – Montagnareale) del 12.11.2006 – Campionato di Seconda categoria – Proc n° 71/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla gara : Circolo San Giorgio – Montagnareale) del 12.11.2006 - Campionato di Seconda categoria – Proc n° 71/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che l’appello prodotto dalla Società Pol. Montagnareale è sottoscritto da persona non legittimata a rappresentare la Società; Tale irregolarità preclude l’esame di merito del gravame stesso che viene ritenuto inammissibile; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile l’appello così come sopra proposto, disponendo l’addebito della relativa tassa pari ad Euro 130,00
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