COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.D. ATLETICO PEDARA – (CT) – (avverso squalifica sei giornate di gara calciatore Castellano Vito Simone – GARA ATLETICO PEDARA/S.PIO X del 26..11.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – Proc. n° 79/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.P.D. ATLETICO PEDARA – (CT) – (avverso squalifica sei giornate di gara calciatore Castellano Vito Simone – GARA ATLETICO PEDARA/S.PIO X del 26..11.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) –
Proc. n° 79/A
L’appellante sostiene, a difesa, che il calciatore Castellano non ha tentato alcuna aggressione limitandosi a sola esternazione labiale.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
Emerge che il Castellano, espulso per offese all’arbitro, a fine gara si avvicinava allo stesso all’interno degli spogliatoi, per scusarsi, finendo però per tentare di aggredirlo;
Appare tuttavia congruo determinare la sanzione nei limiti di cui al dispositivo, avuto riguardo alla assoluta mancanza conseguenze derivanti dalla condotta assunta dal Castellano.
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in quattro giornate di gara la sanzione a carico del Castellano Vito Simone;
Senza addebito di tassa.
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