COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO CANICATTI’ (AG) (avverso squalifica calciatore Bonfatto Calogero per cinque gare) – Gara – Calcio Canicattì – Città di Monreale del 19.11.2006 – Campionato di Promozione (A); Proc. n° 82/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. CALCIO CANICATTI’ (AG) (avverso squalifica calciatore Bonfatto Calogero per cinque gare) - Gara – Calcio Canicattì – Città di Monreale del 19.11.2006 – Campionato di Promozione (A);
Proc. n° 82/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato perchè ritenuta assolutamente sproporzionata alle reali responsabilità ascritte al tesserato;
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e le difese svolte dalla Società ricorrente osserva:
Il comportamento tenuto dal tesserato è stato descritto in maniera chiara nel referto arbitrale, ma questa Decidente ritiene di poterla determinare come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Bonfatto Calogero (A.S.D. Calcio Canicattì) per tre gare senza addebito di tassa non versata.
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