COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANCONITANA (CT) (avverso squalifica per tre gare calciatore Petitto Angelo – gara A.S.D. Sanconitana – Real Catania del 26.11.2006 – Campionato di Terza Categoria (A) Comitato Provinciale di Catania – C.U. n. 14 del 29.11.2006 – Proc n° 07/b

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANCONITANA (CT) (avverso squalifica per tre gare calciatore Petitto Angelo – gara A.S.D. Sanconitana – Real Catania del 26.11.2006 – Campionato di Terza Categoria (A) Comitato Provinciale di Catania – C.U. n. 14 del 29.11.2006 - Proc n° 07/b Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenendola eccessiva rispetto a quanto accaduto in campo; la Commissione Disciplinare, esaminato l’appello proposto e gli atti ufficiali di gara, osserva; nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dal Petitto, e senz’altro censurabile nei riguardi dell’arbitro limitandosi solo ad una espressione offensiva; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Petitto Angelo (A.S.Sanconitana) senza addebito di tassa
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