COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. POL. SETTECANNOLI (PA) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo assunti a margine della gara : SETTECANNOLI – CAPO D’ORLANDO del 26.11.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N. 27 DEL 29.11.2006) – Proc. n° 84/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S.D. POL. SETTECANNOLI (PA) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo assunti a margine della gara : SETTECANNOLI – CAPO D’ORLANDO del 26.11.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N. 27 DEL 29.11.2006) –
Proc. n° 84/A
Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti, specificati ed indicati nell’atto di opposizione, che vengono definiti oltremodo punitivi, perché ‘’enfatizzati’ nella riportazione dei atti fatti da parte del Direttore di gara;
Sostenendo di essere stati oggetti di provocazione senza porre in essere alcun atteggiamento di contenuto aggressivo, chiede un riesame dei provvedimenti impugnati;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Preliminarmente
Il provvedimento a carico del calciatore Lo Bianco Simone non è impugnabile ai sensi dell’Art. 41 punto 3) C.G.S.;
Per quanto attiene l’ammenda, la stessa trova la sua proposizione stante l’accertata presenza di persone estranee non autorizzate che assumevano contegno minaccioso;
La condotta del Dirigente Tinnirello Pietro è più che censurabile, perché reiterata più volte, anche a fine gara, e pertanto, non può essere assoggettata a riduzione come richiesta;
Parimenti, può affermarsi per il Dirigente Piazzese Francesco;
Per i calciatori Murro Marco e Balistreri Antonino, mentre si confermano i rispettivi capi di responsabilità, stante l’inequivoca risultanza in merito nel rapporto di gara, la relativa sanzione è quello in dispositivo indicata;
Ciò posto,
DELIBERA:
Di determinare in Euro 200,00 (DUECENTO) l’ammenda a carico della Società A.S.D. Pol. Settecannoli;
di confermare l’inibizione a tutti gli effetti, statuita a carico dei Dirigenti Tinnirello Pietro e Piazzese Francesco (A.S.D. Pol. Settecannoli);
Di determinare la squalifica a carico del calciatore Murro Marco in cinque gare – e quelle a carico del calciatore Balistreri Antonino in tre gare, entrambi della A.S.D.Pol. Settecannoli;
Per l’effetto non si addebita tassa.
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