COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA DI BAGHERIA (PA) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Bonanno Pietro – GARA CITTA DI BAGHERIA/PANORMUS del 29.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n° 22 del 29.10.2006) – Proc. n° 88/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA DI BAGHERIA (PA) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Bonanno Pietro – GARA CITTA DI BAGHERIA/PANORMUS del 29.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” - C.U. n° 22 del 29.10.2006) – Proc. n° 88/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S. ; L’inosservanza di tale formalita’ costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso, a termini dello Art. 29 nn. 5, 7 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata pari ad Euro 130,00.
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