COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LONGI (ME) – (Posizione irregolare calciatore Mastrandrea Antonino – GARA POL. CITTA’ DI PETTINEO – POL. LONGI del 3.12.2006 – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA) Proc. n. 12/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LONGI (ME) – (Posizione irregolare calciatore Mastrandrea Antonino – GARA POL. CITTA’ DI PETTINEO – POL. LONGI del 3.12.2006 - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA) Proc. n. 12/B Ricorre la Società interessata, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico della Società Città di Pettineo, avendo la stessa indicato in elenco il calciatore Mastrandrea Antonino nato il 17.8.1991, privo di autorizzazione quale quindicenne; La Commissione Disciplinare, osserva: Il calciatore di che trattasi, anche se iscritto in elenco, privo di autorizzazione, non ha partecipato alla gara, circostanza ininfluente all’esito della gara; La Società di appartenenza deve rispondere della irregolarità attinente la compilazione dell’elenco calciatori e, pertanto, visti gli art. 12 punto 5) e art. 13/1 C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Pol. Longi – con addebito della tassa non versata pari ad Euro 130,00 ; Di infliggere alla Società Pol. Pettineo l’ammenda di Euro 150,00.
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