COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE calciatore SIG. GENTILE NATALE (Tesserato Società WISSER CLUB) (PA) ovvero squalifica per 6 gare – GARA WISSER CLUB – ST DENIS del 2.12.2006) – C.U. n. 18/C5 del 6.12.2006 – Proc. n. 101/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE calciatore SIG. GENTILE NATALE (Tesserato Società WISSER CLUB) (PA) ovvero squalifica per 6 gare – GARA WISSER CLUB – ST DENIS del 2.12.2006) – C.U. n. 18/C5 del 6.12.2006 – Proc. n. 101/A Con atto ritualmente proposto, il Sig. Gentile Natale si duole della eccessività della sanzione inflittagli dal Giudice di primo grado. L’ appellante, in particolare, asserisce di essersi reso colpevole di proteste verbali nei confronti del Direttore di gara, ma di non avere mai avuto nei suoi confronti alcun atteggiamento aggressivo o minaccioso; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che in effetti l’appello merita parziale accoglimento, atteso che in effetti, non si evince alcun tentativo di aggressione nei confronti del Direttore di gara. Il Sig. Natale Gentile, come dallo stesso ammesso, si è reso responsabile solo di reiterate proteste verbali, nonché di atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, per cui la sanzione oggi impugnata si ritiene possa essere contenuta in più ridotta misura P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento dell’appello come sopra proposto, ed in riforma della impugnata decisione; Di determinare al Sig. Gentile Natale la squalifica per quattro gare, ritenendolo responsabile di ‘’reiterate proteste verbali nei confronti del Direttore di gara, nonché di atteggiamento minaccioso verso il medesimo’’; Dispone la restituzione della tassa appello di Euro 65,00, già versata.
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