COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO SPORTING CLUB JUDICARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 28 DI DATA 14.12.2006 (GARA SPORTING CLUB JUDICARIA – CALCIO A 5 SAN GOTTARDO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C DEL GIORNO 08.12.2006).

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO SPORTING CLUB JUDICARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 28 DI DATA 14.12.2006 (GARA SPORTING CLUB JUDICARIA – CALCIO A 5 SAN GOTTARDO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C DEL GIORNO 08.12.2006). In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Campionato di calcio a 5 di Serie C Sporting Club Judicaria – Calcio A 5 San Gottardo del giorno 14.12.2006, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società Sporting Club Judicaria l’ammenda di euro 500,00.- con la seguente motivazione: “per condotta gravemente minacciosa ed offensiva del pubblico durante tutta la gara nei riguardi dei direttori di gara e dei giocatori ospiti. Alla violenza verbale faceva seguito il tentativo da parte di due spettatori, di colpire con manate l’arbitro più vicino alla balaustra della gradinata”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Sporting Club Judicaria, contestando la dinamica dei fatti e comunque eccependo l’eccessività della sanzione. In esito all’audizione del signor Nicola Rossaro, Presidente della società ricorrente, e del Direttore di gara che ha stilato il rapporto, è risultato confermato (e sostanzialmente ammesso) il comportamento offensivo del pubblico. Non ha invece trovato puntuale conferma il tentativo di aggressione all’arbitro da parte di due spettatori. Per tale motivo, la Commissione Disciplinare in parziale riforma dell’impugnata decisione del G.S. e tenuto conto della recidiva per quanto concerne il comportamento ingiurioso del pubblico, riduce ad euro 200,00.- la sanzione irrogata alla società Sporting Club Judicaria. Poichè il ricorso è stato seppure parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa.
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