COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 06 Del 17/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLAMOIANO DISPUTATA IL 14..5.2006 A SOCCORSO DI MAGIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE DELL’UMBRIA, DEL GIORNO 17.5.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) – SQUALIFICA AL CALCIATORE GIOMMONI MARCO PER SETTE GIORNATE; – SQUALIFICA AL CALCIATORE SELVA SIMONE PER QUATTRO GIORNATE; – SQUALIFICA AL CALCIATORE LOMBRICI MICHELE PER SEI GIORNATE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 06 Del 17/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLAMOIANO DISPUTATA IL 14..5.2006 A SOCCORSO DI MAGIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE DELL’UMBRIA, DEL GIORNO 17.5.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) - SQUALIFICA AL CALCIATORE GIOMMONI MARCO PER SETTE GIORNATE; - SQUALIFICA AL CALCIATORE SELVA SIMONE PER QUATTRO GIORNATE; - SQUALIFICA AL CALCIATORE LOMBRICI MICHELE PER SEI GIORNATE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.8.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: - Eccessività delle sanzioni e riduzione delle stesse ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Le circostanze di fatto sono pacifiche in quanto riconosciute dalla stessa Società reclamante, che ha confermato come – effettivamente – a fine gara i suddetti calciatori si sono resi responsabili delle violazioni a loro rispettivamente contestate. - Ciò posto questa Commissione rileva che la sanzione inflitta dal G.S. appare meritevole di integrale conferma per quanto attiene alla squalifica del calciatore Gommoni, mentre appare equo ridurre quelle inflitte a calciatori Selva e Lombrici. - In particolare, quanto a Selva, il comportamento posto in essere non sembra integrare gli estremi della minaccia reale e conseguentemente va sanzionato con la squalifica di tre giornate. - Quanto al calciatore Lombrici , lo sgambetto da tergo al direttore di gara non ha procurato alcun pregiudizio alla integrità del medesimo, per cui la sanzione può essere ridotta a cinque giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Moiano, di ridurre le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori SELVA SIMONE e LOMBRICI MICHELE, rispettivamente, a tre e cinque giornate effettive di squalifica e di confermare, nel resto, l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it