COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – VIGOR S.ARCANGELO DISPUTATA IL 09/09/2006 AD AGELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°20 DEL COMITA TO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/09/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ squalifica inflitta al calciatore Cavalletti Stefano fino al 20/11/2006; _ squalifica inflitta al calciatore Cavalletti Roberto fino al 31/10/2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – VIGOR S.ARCANGELO DISPUTATA IL 09/09/2006 AD AGELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°20 DEL COMITA TO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/09/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ squalifica inflitta al calciatore Cavalletti Stefano fino al 20/11/2006; _ squalifica inflitta al calciatore Cavalletti Roberto fino al 31/10/2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12/10/2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara che peraltro veniva sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro toglie fondamento al reclamo proposto dalla Pol. Agello in quanto il Direttore di Gara medesimo ha precisato di essersi limitato a raccontare i fatti nel referto senza attribuire loro maggiore drammaticità rispetto a quanto avvenuto in campo. Il comportamento dei fratelli Cavalletti appare grave, violento ed antisportivo e le sanzioni, rispettivamente loro comminate dal Giudice Sportivo, sono congrue e commisurate ai fatti commessi. p.q.m. d e l i b e r a Di respingere il reclamo proposto dalla Pol. Agello e di confermare integralmente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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