COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. CASTIGLIONE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE – AGELLO DISPUTATA IL 08.10.2006 A MACCHIE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCHETTI THOMAS PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. CASTIGLIONE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE – AGELLO DISPUTATA IL 08.10.2006 A MACCHIE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCHETTI THOMAS PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26/10/2006, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: _ Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. E’ circostanza pacifica, in quanto sostanzialmente riconosciuta anche dalla società reclamante, che in seguito alla espulsione il Marchetti si è rivolto all’arbitro con la frase “sei un pezzo di merda non finisce qui”. Ciò premesso rileva tuttavia questa Commissione che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.S., detta frase riveste sicuramente un contenuto offensivo ma non anche minaccioso, non avendo il calciatore posto in essere alcun comportamento ulteriore idoneo a mettere effettivamente in pericolo l’incolumità dell’arbitro stesso. In sostanza la frase in questione non rappresenta una minaccia credibile, quanto piuttosto un’offesa dettata dal nervosismo conseguente all’espulsione. Si ritiene, pertanto, equo contenere in due giornate la squalifica inflitta dal G.S. al suddetto calciatore. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Marchetti Thomas, a due giornate effettive di gara.
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