COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO – VIGOR SANT’ARCANGELO DISPUTATA IL 07.10.2006 A PIEGARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Inibizione dirigente Sberna Stefano fino al 10.12.2006;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
2^ CATEGORIA – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PIEGARO – VIGOR SANT’ARCANGELO DISPUTATA IL 07.10.2006 A PIEGARO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.29 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Inibizione dirigente Sberna Stefano fino al 10.12.2006;
_ Squalifica inflitta al calciatore Coppetti Alessio per sette giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
•Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro e le sincere ammissioni della Società reclamante sui fatti contestati allo
Sberna ed al Coppetti non consentono di nutrire alcun dubbio sullo svolgimento dei fatti. Tuttavia la
gravità delle minacce reiteratamene poste in essere dal calciatore del Piegaro Coppetti Alessio,
insieme al grave episodio del lancio della borraccia, non consentono di attenuare il giudizio
negativo già espresso dal G.S.
Anche le minacce poste in essere dall’assistente arbitrale Sig. Sberna Stefano della società
Piegaro, non appaiono meritevoli di una valutazione più favorevole, anche se pronunciate in unico
contesto perché al dirigente fa carico di dare l’esempio ai propri calciatori sulla lealtà sportiva e
sulla correttezza.
Conseguentemente non si ritiene opportuno attenuare le sanzioni inflitte dal G.S. nonostante
la sincerità del reclamo.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Piegaro confermando integralmente l’impugnate
decisioni del G.S.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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