COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVANA – NUOVA GUALDO DISPUTATA IL 18.10.2006 A BORGO CERRETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’ammenda di euro 110,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVANA – NUOVA GUALDO DISPUTATA IL 18.10.2006 A BORGO CERRETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’ammenda di euro 110,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. La puntuale audizione dell’arbitro non consente l’accoglimento del reclamo proposto dalla Società Trevana Calcio peraltro del tutto singolare. In realtà l’arbitro ha escluso che la persona che gli ha aperto il cancello per farli entrare negli spogliatoi si sia qualificato come Galli Lanfranco né tanto meno come Presidente della Trevana Calcio, circostanza questa che avrebbe aggravato la situazione dello stesso Presidente. Conseguentemente appare infondata la tesi ritenuta dalla società reclamante che “l’estraneo” era di fatti il Presidente della Trevana. La sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla società Trevana Calcio confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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