COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA RAGNONI ALVARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – PAPIANO DISPUTATA IL 18.10.2006 A CASTIGLIONE DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA RAGNONI ALVARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – PAPIANO DISPUTATA IL 18.10.2006 A CASTIGLIONE DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Inibizione dirigente Ragnoni Alvaro fino al 22.12.2006; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo il sig. RAGNONI Alvaro, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro ed il reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto di gara con riferimento al comportamento posto in essere dal dirigente Ragnoni Alvaro, ovverosia che quest’ultimo spintonava violentemente un calciatore della squadra avversaria in possesso del pallone. Ciò posto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto posto in essere dal suddetto dirigente e come tale meritevole di integrale conferma. p.q.m. respinge il reclamo proposto in proprio dal dirigente Ragnoni Alvaro confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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