COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CONTESSA ENTELLINA (PA) – (avverso posizione irregolare per squalifica calciatore Salvatore Filippone – GARA DELFINI VERGINE MARIA/CONTESSA ENTELLINA del 5.04.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 246/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CONTESSA ENTELLINA (PA) – (avverso posizione irregolare per squalifica calciatore Salvatore Filippone – GARA DELFINI VERGINE MARIA/CONTESSA ENTELLINA del 5.04.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 246/A Letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Pol. Contessa Entellina in relazione alla posizione irregolare del calciatore Salvatore Filippone tesserato per la Società Delfini Vergine Maria ed impiegato nella partita indicata in epigrafe poichè lo stesso è stato impegnato nella partita indicata in epigrafe poichè lo stesso è stato impegnato pur ancora dovendo scontare una giornata di squalifica. Chiede pertanto, di volere attribuire la gara attribuendone la vittoria e quindi i tre punti. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’atto di appello e fatte le opportune indagini rileva che il calciatore Salvatore Filippone squalificato per cinque giornate di gara con C.U. n. 38 del 22.02.2006, confermata perchè respinto l’appello proposto con il C.U. n. 39 dell’ 1.03.2006 ha effettivamente scontato quattro giornate di gara (11.03.2006 – 19.03.2006 – 26.03.2006 – 1.04.2006) mentre quella del 4.03.2006 non è computabile ai fini della squalifica a norma dell’art. 17 comma 4 del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: in accoglimento dell’appello proposto infligge alla Società Delfini Vergine Maria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; determina a tutto il 31.05.2006 l’inibizione temporanea a carico del Dirigente Accompagnatore della citata Società Sig. Andrea Rizzo; senza addebito di tassa non versata.
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