COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL (PA) – (avverso squalifica calciatore Mulè Vincenzo per tre gare – GARA CEPHALEDIUM/PARMONVAL del 25.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 43 del 29.03.2006) – Proc. n. 240/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL (PA) – (avverso squalifica calciatore Mulè Vincenzo per tre gare – GARA CEPHALEDIUM/PARMONVAL del 25.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 43 del 29.03.2006) – Proc. n. 240/A Con appello ritualmente proposto, l’A.P. Parmonval si duole della eccessività della squalifica indicata in oggetto, chiedendone in via principale l’annullamento, sostenendo che l’astio intercorrente tra il proprio calciatore ed il dirigente della consorella Società affondava le proprie origini motivazioni estranee alla gara di che trattasi. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che sia dal referto del Commissario di Campo, che da quello dell’Assistente Arbitro, si evincono i fatti di cui si è reso protagonista il calciatore Mulè Vincenzo, pur se a titolo diverso da quello rubricato dal Giudice Sportivo. Emerge, infatti, in tutta la sua evidenza che il calciatore predetto, a fine gara, attendeva davanti gli spogliatoi il dirigente avversario, con il quale aveva avuto uno scambio verbale di idee, definito dal medesimo commissario un mero “battibecco”. Solo dopo qualche minuto, il dirigente della Società avversaria colpiva violentemente con una catena il calciatore Mulè, ripetutamente in varie parti del corpo, tanto che l’aggredito, caduto per terra, “per difendersi a sua volta colpiva con calci e pugni l’Andaloro”. Puntualizzato quanto sopra in punto di fatto, questa Decidente ritiene che il Sig. Mulè Vincenzo debba rispondere soltanto di “atteggiamento meramente labiale offensivo nei confronti di un dirigente avversario”, rientrando i calci ed i pugni indirizzati al Sig. Andaloro, nell’ambito della legittima difesa, e pertanto non punibile a titolo di violenza. Per quanto sopra, la Commissione Disciplinare: DELIBERA: in accoglimento dell’appello come sopra proposto ed in totale riforma della decisione impugnata di ritenere il calciatore Mulè Vincenzo responsabile di comportamento meramente verbale offensivo nei confronti di un dirigente avversario e per l’effetto di squalificare il medesimo per 2 gare; senza addebito di tassa. Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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