COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. PETROSINO (TP) – (avverso squalifica 5 gare calciatore Catalano Pietro – GARA CAMARO/PETROSINO del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. A) – Proc. n° 258/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. PETROSINO (TP) – (avverso squalifica 5 gare calciatore Catalano Pietro – GARA CAMARO/PETROSINO del 2.4.2006 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. A) – Proc. n° 258/A – L’appellante chiede riduzione della squalifica inflitta al calciatore Catalano Pietro evidenziandone il comportamento esemplare tenuto nel corso della lunga “carriera”; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva: La richiesta formulata dalla Società appellante non può trovare accoglimento neppure ai fini di attenuare gli effetti della sanzione irrogata dal primo giudice; Emerge infatti dagli atti ufficiali che il Catalano ha tenuto una condotta reiteratamente offensiva ed aggressiva in danno dei tesserati avversari, provocando finanche una momentanea sospensione della gara; La sanzione tiene conto peraltro della qualifica di allenatore/calciatore esercitata dal Catalano; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata.
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