COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE – (avverso decisione Giudice Sportivo di omologazione della GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MISTRETTA DEL 5.4.2006 – C.U. n. 45 del 20.04.2006) – Proc. n° 263/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE – (avverso decisione Giudice Sportivo di omologazione della GARA ROCCA DI CAPRILEONE/MISTRETTA DEL 5.4.2006 – C.U. n. 45 del 20.04.2006) – Proc. n° 263/A – Con appello ritualmente proposto, la U.S.D. Rocca di Caprileone ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, assumendo che il regolare svolgimento della gara in argomento era stato irrimediabilmente compromesso dal fatto che il calciatore Passarello Giuseppe, utilizzato dal Mistretta, sebbene espulso dal campo, avrebbe continuato a giocare fino alla sua sostituzione avvenuta al 51° del secondo tempo, come avvalorato e documentato dallo statino sottoscritto sia dal direttore di gara che dai dirigenti di entrambe le società; Chiede pertanto assegnarsi la vittoria della gara in proprio favore; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara osserva che non vi è dubbio che dal rapporto dell’arbitro e dal supplemento dallo stesso sottoscritto si evidenzia che il tesserato della Società Mistretta , colpito dal provvedimento di espulsione, ebbe a lasciare subito il terreno di giuoco. Solo per mero errore del direttore di gara al momento della compilazione dello statino da consegnare alle società, è risultato ancora in campo il calciatore Passarello sino al 51’ del secondo tempo; Lo stesso direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto ha ammesso il proprio errore di trascrizione dal taccuino di gara, confermando al contempo, il regolare svolgimento della medesima; Del resto, si appalesa inaccoglibile la tesi appellante secondo cui un mero errore materiale possa inficiare la validità della gara stessa; Nei limiti di quanto sopra, pertanto, va totalmente condivisa la decisione del Giudice Sportivo, di omologazione della gara in oggetto; Per le superiori premesse; DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare per l’effetto la impugnata decisione; di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00, non versata.
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