COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DIL. ACIPLATANI CALCIO – (avverso squalifica cinque gare calciatore Campana Davide – GARA AQUILA/ACIPLATANI del 19.3.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 267/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DIL. ACIPLATANI CALCIO – (avverso squalifica cinque gare calciatore Campana Davide – GARA AQUILA/ACIPLATANI del 19.3.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 267/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di cui al C.U. n° 39 dell’1.3.2006 e seguenti; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art.29 n. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it