COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE: Muschio Francesco (Tesserato per la Società A.S.D. Orlandina) avverso squalifica per 3 gare – GARA ORLANDINA/SPADAFORESE del 23.4.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n° 46 del 27.4.2006) – Proc. n° 268/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE: Muschio Francesco (Tesserato per la Società A.S.D. Orlandina) avverso squalifica per 3 gare – GARA ORLANDINA/SPADAFORESE del 23.4.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n° 46 del 27.4.2006) – Proc. n° 268/A – Ricorre l’interessato chiedendo una riduzione dell’impugnata squalifica, ammettendo il suo inconsulto gesto in danno di un avversario al quale, però non ha causato alcun danno; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Il comportamento posto in essere dal ricorrente è debitamente segnalato negli agli atti di gara e, per la sua estrinsecazione, censurabile; Va tenuto conto che in effetti lo stesso non ha causato danno alcuno all’avversario e pertanto, può essere quantificato come in dispositivo; Ciò posto; DELIBERA: di contenere in due gare la squalifica a carico del calciatrice Taormina Francesco (A.S.D. Orlandina); senza addebito di tassa.
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