COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società U.P.D. Santa Croce per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 punto 1 del Regolamento della L.N.D. – Proc. n. 256/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società U.P.D. Santa Croce per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 punto 1 del Regolamento della L.N.D. – Proc. n. 256/A Con nota del 10.04.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto per non avere richiesto il tesseramento di un tecnico per la conduzione della prima squadra, malgrado il sollecito di cui al C.U. n. 41 del 15.03.2006. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 2.05.2006, celebratasi nella contumacia della deferita; considerato che non è pervenuta memoria difensiva di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto, che risulta provato alla luce delle risultanze agli atti del Comitato, integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 37 punto c/b del Regolamento del Settore Tecnico e 40 punto 1 del Regolamento della L.N.D., ritenuto che la sanzione infliggenda deve essere aumentata atteso che la violazione ascritta è stata reiterata per tutto il campionato appena conclusosi; P.T.M. La Commissione Disciplinare, DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; di infliggere alla Società U.P.D. Santa Croce l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila); Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate, nonchè al competente Settore Tecnico perchè ne abbia conoscenza.
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