COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società Ribera 1954 per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 257/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società Ribera 1954 per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 257/A Con nota del 10.04.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto per avere utilizzato il tecnico Sig. Foti Basilio per la conduzione della prima squadra, senza averlo preventivamente tesserato. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 2.05.2006, celebratasi nella contumacia della deferita; considerato che non è pervenuta memoria difensiva di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto, che risulta provato alla luce delle risultanze agli atti del Comitato, integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 38 N.O.I.F.; P.T.M. La Commissione Disciplinare, DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto; di infliggere alla Società A.S.D. Ribera 1954 l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate, nonchè al competente Settore Tecnico per quanto di sua eventuale competenza e, comunque, perchè ne abbia conoscenza.
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