COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S.D. Lidopogap (PA) e calciatore Viola Vincenzo (già tesserato ASRC Polaris di Palermo, per violazione art. 40 punto 4 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 68/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S.D. Lidopogap (PA) e calciatore Viola Vincenzo (già tesserato ASRC Polaris di Palermo, per violazione art. 40 punto 4 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 68/B Con nota del 3.04.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere richiesto il tesseramento del calciatore Viola Vincenzo e quest’ultimo per averlo sottoscritto, malgrado già fosse tesserato per altra Società, ASRC Polaris. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 2.05.2006, celebrata nella contumacia dei deferiti ed in assenza di memorie difensive, questa Decidente considerata la natura documentale del procedimento che si appalesa fondato alla luce delle risultanze trasmesse dal competente Organo Federale, ritiene questa Commissione che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle nome regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 N.O.I.F. e 1 C.G.S., per cui vanno assunte le sanzioni di rito meglio in dispositivo indicate; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società ASD Lidopogap l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). di squalificare il calciatore Viola Vincenzo a tutto il 30 Dicembre 2006, così assicurata la effettività della squalifica atteso il periodo di inizio dei campionati. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato alle parti interessate.
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