COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (avverso provvedimento Giudice Sportivo inerente GARA VIRTUS MISILMERI/POL. CHE GUEVARA del 30.4.2006 – PLAY OFF CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 269/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (avverso provvedimento Giudice Sportivo inerente GARA VIRTUS MISILMERI/POL. CHE GUEVARA del 30.4.2006 - PLAY OFF CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 269/A – La Società reclamante impugna il provvedimento emesso in primo grado evidenziando l’irregolarità commessa dalla Pol. Che Guevara che non aveva alcun diritto a far partecipare nella gara “de quo” il n° 22 non essendo inserito nella distinta e quindi non riconosciuto dal direttore di gara; Pertanto chiede di essere ascoltato e conclude chiedendo la ripetizione della gara; La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara e sentiti il rappresentante dell’odierna reclamante all’udienza del 5.5.2006 in occasione di altro procedimento, osserva: Non corrisponde al vero l’affermazione contenuta nel reclamo proposto che il direttore di gara non ha provveduto al riconoscimento del giocatore n° 22 della Che Guevara; infatti il Giudice Sportivo nel giudizio di primo grado ha provveduto a richiedere chiarimenti al direttore di gara e quest’ultimo ha sottoscritto dichiarazione ove affermava che la Società Che Guevara ha provveduto a consegnare la distinta con la correzione del n° 22 al posto del n° 18 ed ha provveduto prima della gara al riconoscimento del n° 22 Fava Nicola della Società Che Guevara; va anche sottolineato, infine, la sottoscrizione della ricorrente dello statino , allegato agli atti, comprovante le sostituzioni operate durante la gara DELIBERA: di respingere il reclamo proposto perché infondato in fatto ed in diritto; di incamerare la tassa di Euro 130,00, versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it