COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PROCIDINA (PA) – (avverso ammenda di € 75,00; perdita della gara per 0-3; squalifica calciatori Nasta Gabriele al 29.4.2011, Nasta Riccardo al 30.6.2007, Montalbano Giuseppe per 8 gare – GARA CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE/PROCIDINA del 29.4.2006 – PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 47 DEL 04.03.2006) – Proc. n° 271/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PROCIDINA (PA) – (avverso ammenda di € 75,00; perdita della gara per 0-3; squalifica calciatori Nasta Gabriele al 29.4.2011, Nasta Riccardo al 30.6.2007, Montalbano Giuseppe per 8 gare – GARA CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE/PROCIDINA del 29.4.2006 – PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 47 DEL 04.03.2006) – Proc. n° 271/A – Con appello pervenuto il giorno 8.5.2006, primo giorno utile lavorativo dalla data di pubblicazione del C.U. impugnato, l’A.C. Procidina si duole della sanzione in oggetto riportata, asserendo che quanto refertato dal direttore di gara non rispecchierebbe quanto verificatosi in campo: La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e letto l’appello osserva: Quanto riferito dal direttore di gara nel proprio referto, che, giova evidenziarlo, gode di fede privilegiata, non pone dubbi di sorta circa i fatti verificatesi in campo, ed i loro autori. Per contro, quanto sostenuto dall’appellante nel proprio atto introduttivo del presente giudizio, non trova riscontro nel referto arbitrale, che, invece, viene confermato, ove occorra, da quella del Commissario di Campo, il quale descrive i fatti accaduti contestando la tesi dell’appellante; Per tali motivi, l’appello come sopra proposto deve essere rigettato, e per le espressioni gravemente lesive espresse dall’appellante nei confronti del direttore di gara, vanno rimessi gli atti al Presidente del C.R.S. per quanto di sua competenza; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare per l’effetto l’impugnata decisione; di dichiarare inammissibile l’appello relativamente alla perdita della gara, per il mancato invio dell’appello alla controparte; con addebito della tassa di € 130,00, non versata.
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