COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DIL ACIPLATANI (CT) – (avverso squalifica calciatore Bonanno Daniele fino al 15.1.2007 – GARA RIPOSTO/ACIPLATANI del 13.5.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY OUT – C.U. n° 49 del 17.5.2006) – Proc. n° 276/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DIL ACIPLATANI (CT) – (avverso squalifica calciatore Bonanno Daniele fino al 15.1.2007 - GARA RIPOSTO/ACIPLATANI del 13.5.2006 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY OUT – C.U. n° 49 del 17.5.2006) – Proc. n° 276/A – Avverso il provvedimento in epigrafe riportato ricorre ritualmente la Società Pol. Dil. Aciplatani; Sostiene la ricorrente che l’arbitro è incorso in uno scambio di persona; sostiene anche che il proprio calciatore Bonanno Daniele ha sì protestato verbalmente avverso una decisione tecnica dell’arbitro, ma non si è reso responsabile di quanto allo stesso addebitato (non ha colpito l’arbitro neanche con una semplice manata alla spalla). Chiede, pertanto, la revisione del provvedimento impugnato da sanzionare solo per frasi poco ortodosse rivolte al direttore di gara. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: Va disattesa qualunque dichiarazione spontanea prodotta da terzi perché non legittimati in materia, in quanto estranei alla gara ne interessati alla stessa. La dichiarazione a firma Ferlito Mauro non è indicativa, pertanto improduttiva di effetti; quella a firma del presidente Marchetti Venerando è inattendibile perché contraria ad alcun riscontro obiettivo di cui agli atti di gara per quanto attiene il Sig. Puglisi Francesco; Va annotato a maggiore forza in ordine all’esame del presente ricorso, che quanto addebitato al Sig. Bonanno Daniele trova precisa indicazione con dovizia di particolari negli atti di gara, sia sul rapporto dell’arbitro, sia dell’assistente ufficiale dello stesso, e a completamento sul rapporto del Commissario di Campo; Per quanto sopra va confermato l’addebito a carico di Bonanno Daniele, ma la quantificazione della squalifica da statuire viene precisata in dispositivo motivando che il gesto consumato in danno dell’arbitro, pur sempre censurabile e lesivo di qualsivoglia comportamento sportivo e leale, va derubricato e sancito come grave atto minaccioso; Ciò posto; DELIBERA: di determinare a tutto il 30.10.2006 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Bonanno Daniele (Pol. Dil. Aciplatani) senza addebito di tassa.
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