COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 07/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. STELLA AZZURRA di Carini (PA) – (avverso irregolare partecipazione calciatrice Cuscunà Valentina – GARA VITTORIA CALCETTO/STELLA AZZURRA del 28.5.2006 – COPPA SICILIA – CALCIO A CINQUE FEMMINILE) –Proc. n° 279/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 07/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. STELLA AZZURRA di Carini (PA) – (avverso irregolare partecipazione calciatrice Cuscunà Valentina – GARA VITTORIA CALCETTO/STELLA AZZURRA del 28.5.2006 – COPPA SICILIA – CALCIO A CINQUE FEMMINILE) –Proc. n° 279/A Ricorre la Società interessata sostenendo la irregolare partecipazione alla gara della calciatrice Cuscunà Valentina, tesserata per la Società Vittoria Calcetto, non avendone titolo in quanto squalificata a seguito di una espulsione in occasione della gara di andata “Coppa Sicilia” del 21.5.2006; chiede conseguentemente la punizione sportiva della perdita della gara di che trattasi con il punteggio di 0-6 a carico della Società Vittoria Calcetto; Controdeduce la Società Vittoria Calcetto sostenendo che non corrisponde a verità quanto asserito dalla ricorrente in ordine alla contestata circostanza della presenza in campo di una calciatrice riportante il n° 4 di maglia contrariamente a quanto risulta negli atti ufficiali di gara con particolare riferimento alla distinta delle calciatrici presentata all’arbitro, prima della gara per il consueto necessario riconoscimento; Detta controdeducente, attraverso una propria versione dei fatti, chiede il rigetto dell’avanzato ricorso oltre i consequenziali provvedimenti disciplinari da adottare, a carico sempre della ricorrente per mendaci affermazioni e giudizi lesivi in danno della Società Vittoria Calcetto. La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, le controdeduzioni della controparte, esaminati gli atti di gara, osserva: il contesto della circostanza verificatasi nei suoi particolari di svolgimento presenta aspetti ambigui non idonei per una certa declaratoria di diverse responsabilità attribuibili a più soggetti. Nel tentativo di raccogliere puntuali e maggiori elementi di giudizio, questa Decidente ha convocato, all’udienza di trattazione, che si è svolta giorno 6 giugno 2006 con inizio alle 15.30, l’arbitro della gara, tutte le partecipanti alla gara stessa utilizzate dalla Società Vittoria Calcetto e con facoltà di intervenire anche il Presidente della Società Stella Azzurra di Carini. Alla predetta udienza erano presenti soltanto l’arbitro, accompagnato dal rappresentante A.i.A. – C.R.A. Sicilia- e solo due calciatrici del Vittoria Calcetto accompagnate dal loro dirigente accompagnatore responsabile anche nella gara in esame; L’arbitro non ha saputo spiegare il suo errore nell’indicazione come n° 4 della calciatrice espulsa, sebbene non risultante nell’elenco ufficiale presentatogli prima della gara; in sede di ricognizione ha dato una propria versione dei fatti rilasciando apposita dichiarazione acquisita agli atti; La Società Vittoria Calcetto ha sostenuto l’assenza delle rimanenti calciatrici convocate per loro indisponibilità cause impegni di lavoro; ha insistito sui motivi di difesa di cui nelle controdeduzioni prodotte; La Commissione Disciplinare ha contestato alla predetta Società l’evidente partecipazione alla irregolarità, oggetto del presente giudizio, compendiatasi con la sottoscrizione dello statino compilato dall’arbitro a fine gara riportante la contestata indicazione di una sua calciatrice espulsa riportante il n° 4 di maglia. Ha risposto che le particolari condizioni di fatto venutesi a creare ne hanno costretto la contestata sottoscrizione del predetto statino riportante le sostituzioni, ammonizioni ed espulsioni interessanti entrambe le parti partecipanti alla gara; all’arbitro gli è stato contestato l’inspiegabile diversa indicazione della contestata circostanza, tra il rapporto di gara e gli atti allegati allo stesso. Alla luce di quanto osservato ritiene questa Decidente di non aver raccolto le conclusioni per la statuizione delle relative responsabilità e, pertanto soprassedendo al proprio giudizio di pronunciarsi in merito, rimette gli atti alla Procura Federale per competenza. Ciò posto; DELIBERA: di sospendere ogni giudizio in merito al ricorso prodotto alla C.S. Stella Azzurra di Carini, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per la valutazione di interessare l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli accertamenti necessari alla soluzione del caso.
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