COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. UCRIESE (ME) – (ammenda Euro 50,00; squalifiche calciatori Astone Antonio al 31.12.2006; Bruno Stefano fino al 31.10.2006 e Caprino Miceli Antonio per 3 gare; – GARA UCRIESE NETINA CALCIO del 24.5.2006 – TROFEO DELLE PROVINCE) – Proc. n° 283/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. UCRIESE (ME) – (ammenda Euro 50,00; squalifiche calciatori Astone Antonio al 31.12.2006; Bruno Stefano fino al 31.10.2006 e Caprino Miceli Antonio per 3 gare; - GARA UCRIESE NETINA CALCIO del 24.5.2006 – TROFEO DELLE PROVINCE) – Proc. n° 283/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n° 159/A della Presidenza Federale e dal C.U. n° 43 del 29.3.2006 e seguenti del C.R.S. ed è pervenuto in data 12.6.2006; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it